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Titolo V - Ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art 74 - L'organizzazione amministrativa
- Principi organizzativi
1. Al fine di garantire l'imparzialità, la trasparenza, l'efficienza
e la funzionalità della propria azione, il Comune, è organizzato nel
rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo,
programmazione e controllo proprie degli organi elettivi e quelle gestionali
proprie dei vertici della struttura. 2. Il documento programmatico di
mandato, le relazioni revisionali e programmatiche approvate con il
bilancio annuale e pluriennale, gli atti normativi, gli atti di indirizzo,
i piani, i programmi, la definizione di obiettivi, definiscono e individuano
l'ambito delle attività gestionali della struttura. 3. In tale ambito
l'attività amministrativa deve essere informata ai seguenti principi:
a) organizzazione per obiettivi e per programmi b) superamento della
separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, con
il conseguimento della necessaria flessibilità delle strutture e del
personale e della massima collaborazione fra gli uffici c) responsabilizzazione
del personale nella gestione delle risorse assegnate e delle procedure
d) attivazione di sistemi di controllo interno e di valutazione dei
risultati e) valorizzazione delle risorse umane attraverso la formazione
e l'aggiornamento permanente.
- Art 75 - Struttura organizzativa
1. L'ordinamento strutturale dell'ente è definito da un sistema
di organizzazione flessibile ordinato per strutture operative (aree)
finalizzate a garantire l'efficacia dell'intervento nell'ambito di funzioni
e materie aventi caratteristiche omogenee.
2. Ad ogni area è preposto un responsabile che esercita funzioni
di direzione dello stesso, con potestà di iniziativa, autonomia
di scelta degli strumenti gestionali ed operativi di spesa nell'ambito
degli stanziamenti assegnati, di gestione del personale e con responsabilità
di risultato circa il perseguimento degli obiettivi assegnati, anche
in termini di efficienza ed efficacia.
3. L'area può essere articolata in Uffici, unità operative
interne alla stessa che gestisce l'intervento in specifici ambiti della
materia e ne garantisce l'esecuzione.
4. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente
e quantitativamente
dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni
e dei servizi gestiti dal Comune e alle disponibilità finanziarie
consolidate dell'ente .
5. L'Amministrazione assicura l'accrescimento delle capacità
operative del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento
e arricchimento professionale, riferiti alla evoluzione delle tecniche
di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
- Art 76 - Regolamento degli uffici e dei
servizi
1. Il Comune attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici
e gli altri regolamenti attinenti per materia stabilisce le norme generali
per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare,
le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa,
i rapporti fra uffici e servizi. Definisce le modalità per il
conferimento degli incarichi di responsabilità degli uffici e
dei servizi, i criteri di valutazione del personale e le modalità
di revoca degli incarichi di funzioni dirigenziali.
2. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento
delle attività degli uffici, nonché la disciplina della
mobilità interna del personale e la formazione professionale,
eventuali collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità,
la eventuale costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del
sindaco e degli assessori.
3. Il regolamento determina le condizioni e le modalità con le
quali il comune promuove l'elevazione professionale del personale, assicura
condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute, la sicurezza, l'integrità
psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà
e dei diritti sindacali.
- Art 77 - Segretario comunale
1. Il Comune ha un Segretario comunale titolare, nominato dal Sindaco
e scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni
con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario
Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale
sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- Art 78 - Compiti e funzioni
1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli
dal Sindaco, sovrintende e coordina l'esercizio delle funzioni dei responsabili
dei servizi, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione
comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse
dagli organi elettivi, nel rispetto dell'autonoma responsabilità
settoriale dei singoli funzionari responsabili.
2. Il Segretario assicura compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine
alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto
ed ai regolamenti, tramite pareri scritti o orali e, su richiesta, attraverso
l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti.
3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza
alle sedute del Consiglio e della Giunta e provvede direttamente o attraverso
persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali.
4. Attesta l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività
di atti e provvedimenti dell'Ente.
5. Al fine di assicurare unitarietà e complementarietà
all'azione amministrativa nei vari settori di attività, definisce,
in particolare, previa consultazione dei responsabili degli uffici e
d'intesa con l'amministrazione, modalità di snellimento delle
procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative,
formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere
generali e riferisce al sindaco su ogni situazione di irregolarità,
omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
6. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte
ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse
dell'ente.
7. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti
o conferitagli dal Sindaco, compresa l'adozione di atti a rilevanza
esterna a valenza intersettoriale. Il Sindaco può affidare al
Segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa
dell'ente.
8. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni
popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli
assessori e dei consiglieri, nonché, le proposte di revoca e
le mozioni di sfiducia.
9. Ove il Direttore generale, di cui all'art.80 del presente statuto,
non sia nominato, il Sindaco previa deliberazione della Giunta può
attribuire le relative funzioni al Segretario Comunale per l'intero
periodo del mandato amministrativo.
10. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della
struttura, dei servizi e del personale dell'ente.
- Art 79 - Il Vice-Segretario
1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario
comunale individuandoli in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso
dei requisiti necessari.
2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento
delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza
o di impedimento.
- Art 80 - Direttore generale
1. Il Sindaco può nominare, previa stipula di una convenzione
tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti
e previa deliberazione della Giunta comunale, un Direttore Generale,
al di fuori della dotazione organica del personale e con contratto a
tempo determinato
2. L'incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità
ed esperienza e per un periodo non eccedente il mandato amministrativo
del Sindaco.
3. La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore,
i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico,
i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione
dei costi fra gli enti convenzionati e quant'altro necessario a disciplinare
il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze
del Segretario comunale, dei funzionari responsabili.
4. Il Direttore Generale risponde del proprio operato al Sindaco, da
cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e
del programma dell'amministrazione.
5. Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività
gestionale, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione di governo
dell'Ente.
- Art 81- Responsabilità verso il Comune
1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire
al Comune i danni derivati da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio
che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono
tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità
ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della
Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento
della responsabilità e la determinazione dei danni.
- Art 82 - Responsabilità verso terzi
1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti comunali
che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai
regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto,
sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato
dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente, si rivale agendo
contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente
sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata
dal compimento di atti o di operazioni quanto se la detta violazione
consista nell'omissione e nel ritardo ingiustificato di operazioni al
cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per
legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti o operazioni
di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente
ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto o operazione.
La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto
constare nel verbale il proprio dissenso.
- Art 83 - Responsabilità dei contabili
1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro
del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché
chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del
denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è
soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e
le procedure previste dalle leggi vigenti.
- Art 84 - La prescrizione dell'azione di
responsabilità
1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità,
nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità
agli eredi.
- Art 85 - Ordinamento
1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge
e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento di contabilità.
2. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia
finanziaria pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su
certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva
autonoma che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e
la riscossione di tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
- Art 86 - Attività finanziaria
1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie,
addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse
e diritti per servizi pubblici, trasferimenti regionali, altre entrate
proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da
ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici
comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici
ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano
la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal
Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge n.212/2000, mediante
adeguamento dei relativi atti amministrativi.
4. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune
istituisce imposte, tasse e tariffe. La determinazione delle tariffe
sarà effettuata in rapporto ai costi effettivi dei servizi e
potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla
capacità contributiva degli utenti.
5. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione
di opere, interventi ed attività possono derivare utilità
particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili,
potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado
di utilità diretta conseguita.
- Art 87 - Demanio e patrimonio
1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione
alla natura e alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio
e del patrimonio degli enti pubblici.
2. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione,
della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali
alla erogazione di servizi, sono dati di norma in locazione o in uso,
compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire una
adeguata redditività.
4. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito
inventario da redigere in conformità alle disposizioni di legge,
secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale.
L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato
dal Sindaco. Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario
dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti
e le scritture relative al patrimonio del Comune.
5. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni,
riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio,
debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione
di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella
realizzazione di opere pubbliche.
- Art 88 - Bilancio Comunale
1. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito
dalla legge, il Consiglio comunale delibera il bilancio di previsione
per l'anno successivo.
2. Il bilancio è corredato della relazione revisionale e programmatica,
redatta per programmi, progetti e interventi, che evidenzi in maniera
in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo
e quella destinata agli investimenti.
3. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta approva il
piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi
ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni
all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria,
strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione
degli interventi programmati.
4. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente
correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario
ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla
realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.
5. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno
resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati
mezzi informativi.
- Art 89 - Rendiconto della gestione
1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità
economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio
finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le
disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
2. La Giunta entro il 30 giugno di ciascun anno presenta al Consiglio
per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato
da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto
alle risorse economiche conseguite e agli obiettivi definiti in sede
revisionale e programmatica.
- Art 90 - Revisione economica e finanziaria
1. Un revisore dei conti, nominato dal Consiglio comunale, esercita
la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria
della gestione del comune e delle istituzioni.
2. Il revisore attesta la veridicità delle scritture contabili
e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo
apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto
consuntivo. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari
per la valutazione del livello di produttività ed economicità
della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorare
l'efficienza ed i risultati.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore dei conti ha accesso
a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti
necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto ad ottenere
direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.
4. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del revisore
dei conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica
e di controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge.
5. Il regolamento disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento
dell'organo, le modalità di presentazione al consiglio comunale
del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica
i rapporti del revisore con gli organi elettivi e burocratici.
6. Il Comune mette a disposizione del revisore dei conti le strutture
logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei
propri compiti.
7. Il Comune comunica al tesoriere entro venti giorni il nominativo
del revisore.
- Art 91-Tesoreria
1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate
dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario
dei servizio di riscossione dei tributi
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere
è tenuto a dare comunicazione entro venti giorni
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei
limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate
di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali e delle altre
somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge,
dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
- Art 92 -Controllo di gestione e controllo
di qualità
1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati,
nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della
gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme
e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.
2. Per i servizi gestiti direttamente dall'ente e per quelli eventualmente
erogati attraverso le istituzioni deve essere posto in essere un sistema
di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità
economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa
degli uffici e dei servizi.
3. Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi
di professionalità esterne all'ente.
4. Nei servizi erogati all'utenza il Comune definisce gli standard qualitativi
e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei
a misurare e valutare i risultati conseguiti.
5. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente
verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione
anche a campione ed è costantemente adeguato al mutare delle
esigenze e delle domanda.