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Titolo IV - Attività amministrativa
- Art 63 - I servizi pubblici locali - Principi
generali
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere
e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità
locale.
2. Il Comune eroga i servizi con criteri di obiettività, giustizia,
imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il
diritto ad una completa informazione.
3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi
più idonea tra quelle consentite dalla legge in relazione alle
caratteristiche e alla natura del servizio e secondo criteri di economicità
ed efficienza organizzativa.
4. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per
l'erogazione dei servizi di propria competenza, il Comune applica tariffe
e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario
equilibrio tra costi e ricavi.
5. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere
sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche
e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione
totale o parziale.
6. Anche nell'ipotesi di cui al comma precedente, il gettito tariffario
dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando
anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati
e le altre entrate finalizzate.
7. Al fine di favorire la migliore qualità dei servizi prestati,
possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione nonché convenzioni, con soggetti pubblici e privati,
diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
- Art 64 - Forme di gestione
1. La gestione dei servizi pubblici può essere assicurata nelle
seguenti forme:
a) in economia
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche
e di opportunità sociale
c) a mezzo di azienda speciale per la gestione di più servizi
di rilevanza economica ed imprenditoriale
d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale
e) a mezzo di società per azioni e/o a responsabilità
limitata.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva
valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente
Statuto.
- Art 65 - Gestione in economia
1. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste
dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno
costituire una istituzione o una azienda.
2. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati
da appositi regolamenti.
- Art 66 - Concessione a terzi
1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi
addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni
economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere
gestiti mediante concessione a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con
deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza
di tale forma di gestione e , soprattutto, sotto l'aspetto sociale.
- Art 67 - L'Azienda speciale
1. L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di
personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio
statuto approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati al Comune.
2. Sono organi dell'azienda il presidente, il Consiglio di Amministrazione
e il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono
nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio comunale
e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro
che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata
esperienza e competenza tecnica e amministrativa.
4. Lo Statuto dell'azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità
per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla
legge e dal presente statuto.
5. Il Sindaco può revocare dall'incarico il presidente e i componenti
del Consiglio di Amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza
del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
6. Il Direttore è nominato per concorso pubblico per titoli ed
esami.
7. I Revisori dei conti dell'azienda sono nominati dal Consiglio Comunale
con modalità che assicurino la presenza nel collegio di almeno
un componente di designazione della minoranza.
8. Il Comune conferisce all'Azienda il capitale di dotazione, ne determina
le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti
fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura
degli eventuali costi sociali.
9. Il Comune approva con atto del Consiglio Comunale il piano-programma
comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra
ente locale ed azienda speciale, i bilanci economici di previsione pluriennale
ed annuale, il conto consuntivo ed il bilancio di esercizio.
10. L'Azienda informa la propria attività a criteri di efficienza,
efficacia ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra costi
e ricavi, compresi i trasferimenti.
11. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda
stessa con proprio regolamento.
- Art 68 - L'Istituzione
1. L'Istituzione è un organismo strumentale dell'Ente per l'esercizio
di servizi sociali, culturali, educativi, senza rilevanza patrimoniale,
dotato di autonomia gestionale.
2. Sono organi dell'Istituzione il Presidente, il Consiglio di Amministrazione
e il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono
nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio comunale
e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro
che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata
esperienza e competenza tecnica e amministrativa. Restano in carica
per l'intero periodo del mandato amministrativo del sindaco, salvo il
caso di revoca anticipata.
4. Il Consiglio Comunale disciplina in un apposito regolamento le finalità
dell'istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e
le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.
5. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati
ai relativi bilanci comunali.
6. L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività
dell'Istituzione.
7. Il Comune approva con atto del Consiglio Comunale il piano-programma
comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra
ente locale e l'Istituzione, i bilanci economici di previsione pluriennale
ed annuale, il conto consuntivo ed il bilancio di esercizio.
8. L'istituzione informa la propria attività a criteri di efficienza,
efficacia ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra costi
e ricavi, compresi i trasferimenti.
- Art 69 - Società per azioni e società
a responsabilità limitata
1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente
a società per azioni e/o società a responsabilità
limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo
anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono
essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita
la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica
competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali
considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di
amministrazione delle società per azioni o a responsabilità
limitata.
5. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in
rappresentanza dell'ente.
6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento
della società per azioni o a responsabilità limitata e
a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente
tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società
medesima.
- Art 70 - Gestione dei servizi in forma associata
- Principi generali
1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri
enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti
territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune
interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa,
l'economicità della gestione, la piena soddisfazione per gli
utenti e la promozione dello sviluppo sociale economico e culturale
locale.
2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative,
attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma
di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può altresì delegare ad enti sovracomunali
l'esercizio di funzioni e a sua volta riceverne da questi, ove sia in
grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto
economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente
erogazione dei servizi.
4. I rapporti tra gli enti, le modalità di erogazione dei servizi
ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati
da apposita convenzione.
5. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o collegati
alla promozione dello sviluppo locale, il comune può partecipare
a consorzi.
6. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi
di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva
la funzione di indirizzo e di controllo degli enti aderenti.
7. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli
atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è
di competenza del Consiglio Comunale.
- Art 71 - Convenzioni
1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite
convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici
o con privati al fine di fornire in modo continuato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione
delle specifiche funzioni e/o servizi, l'oggetto delle stesse, la loro
durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli
enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci
obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione, gli enti contraenti possono concordare che uno
di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della
gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con lo stesso
stabilito, sia alle intese derivanti dalle reciproche consultazioni
fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali
e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli
enti partecipanti alla scadenza.
5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la
gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione
di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra
i comuni e province, previa statuizione di un disciplinare tipo.Il Sindaco
informerà tempestivamente il consiglio comunale delle notizie
a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio riterrà
più opportune.
- Art 72 - Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con
altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi
secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta
dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente
alla statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della
trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati
ai sensi dell'art. 53 del presente statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio
con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata
dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
- Art 73 - Accordi di programma
1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi
o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione,
l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici
in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera
e sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione
di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni
e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni
altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente
della regione, del presidente della provincia e dei sindaci delle amministrazioni
interessate, viene definito in una apposita conferenza la quale provvede
altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi
dell'art. 34 quarto comma deld.lgs.267/2000. Qualora l'accordo sia adottato
con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli
strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
3. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.