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Titolo II - Ordinamento strutturale del comune
- Art 12 - Gli Organi di Governo
1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Gli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, improntano
il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.
- Art 13 - Il Consiglio - Elezione, composizione
e durata
1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da 16 Consiglieri;
è eletto a suffragio universale e diretto.
2. L'elezione del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica
dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità
e decadenza sono regolate dalla legge o in mancanza dal presente statuto.
3. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito
regolamento, approvato a maggioranza assoluta nel rispetto dei principi
del presente statuto , che prevede, in particolare le modalità
per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte,
nonché ogni altra disposizione necessaria al regolare funzionamento
dell'Organo.
4. Il regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario
per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba
esservi la presenza della metà dei consiglieri assegnati,senza
computare a tal fine il sindaco.
5. Il consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
6. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero,
in caso di surrogazione,non appena adottata dal Consiglio la relativa
deliberazione.
7. Il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno
con criterio proporzionale.
8. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina
l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
9. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo
i casi previsti dal regolamento.
10. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo
consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente
nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non
necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
11. Il consiglio, non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga
dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine
di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
12. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti,
si debba precedere allo scioglimento del consiglio.
13. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono
dalla carica per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo
a cinque sedute consecutive del Consiglio.La decadenza è pronunciata
dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla
legge per la dichiarazione di incompatibilità.
14. Il regolamento di cui al comma 3 disciplina le modalità ed
il procedimento di tale decadenza nel rispetto dei principi sanciti
dallo Statuto.
15. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla
legge.
16. Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni
per il rinnovo dell'organo, il consiglio adotta i soli atti urgenti
ed improrogabili.
17. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello
scioglimento del consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni,
nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organi amministrativi.
18. In occasione delle adunanze del consiglio sono esposte all'esterno
dell'edificio in cui si tiene l'adunanza la bandiera della Repubblica
italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui l'Organo esercita
le proprie funzioni e le proprie attività.
19. Nella sala dove si tiene il Consiglio è esposto il gonfalone.
- Art 14 - Prima seduta del Consiglio
1. La prima seduta del Consiglio Comunale, dopo le elezioni, è
convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione
degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla diramazione dell'invito
di convocazione.
2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio procede
alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.
3. La seduta procede con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione
da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione
e nomina delle Commissioni consiliari permanenti e quindi con la trattazione
degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- Art 15 - Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 60 giorni dall'insediamento il Sindaco, sentita
la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle
azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2.Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione
delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti
e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle
modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare nel corso
della durata del mandato, con modifiche, le linee programmatiche, sulla
base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in
ambito locale.
4.Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede , in sessione straordinaria,
a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e della
Giunta.
5. Al termine del mandato politico amministrativo, il sindaco presenta
all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di
attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
- Art 16 - Competenze del Consiglio
1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera collettività,
esamina l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo
sulla sua applicazione
2. Il Consiglio esercita la potestà e le competenze stabilite
dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi
ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente
Statuto e nelle norme regolamentari
3. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell’emanazione
dei seguenti atti fondamentali:
a) atti normativi
- Statuto dell’ente, delle Aziende speciali e delle Istituzioni
e relative variazioni
- regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri
organi nell’esercizio della propria potestà regolamentare
b) atti di programmazione
- programmi
piani finanziari
- relazioni revisionali e programmatiche
- piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici
- piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali
e pluriennali di attuazione
- eventuali deroghe ai piani territoriali ed urbanistici, ivi comprese
le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti
strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri
da rendere in dette materie
- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni
- ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale
nei casi espressamente previsti dalla legge
- conti consuntivi
c) atti di decentramento
- tutti gli atti necessari all’istituzione, disciplina e funzionamento
degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini
d) atti relativi al personale
- atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante
organiche e per l’approvazione del regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi
- autorizzazione alla polizia municipale a portare armi
e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti
- convenzioni fra comuni e fra Comune e Provincia
- accordi di programma
- costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti
locali
f) atti relativi a spese pluriennali
- tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi,
escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione
e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
g) atti relativi ad acquisti, alienazioni di immobili, permute, concessioni
ed appalti
- acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti
in altri atti fondamentali del Consiglio
- appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali
del Consiglio
h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società
ed enti indipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni
ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
- assunzione diretta di pubblici servizi
- costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni
ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria
- concessione di pubblici servizi
- affidamento di servizi o attività mediante convenzione
i) atti relativi alla disciplina dei tributi- atti di istituzioni di
tributi e tariffe, nell’ambito stabilito dalla legge
- disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi
pubblici
- modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi
e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamento
di competenza della Giunta
l) accensione di mutui e di prestiti obbligazionari
- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali
del consiglio
- emissione di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione
- emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione
- ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario
m) atti di nomina
- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni e Società
- nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni,
quando sia ad esso espressamente riservata la legge
- nomina di ogni altra rappresentanza del comune in cui sia prevista
la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni
statutarie e regolamentari
- nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d’inchiesta
n) atti elettorali e politico-amministrativi
- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità
degli eletti
- surrogazione dei consiglieri
- approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della
mozione di sfiducia
- nomina della commissione elettorale comunale
- esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno
- esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze
o) ogni altro atto, parere, determinazione che sia estrinsecazione od
esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del
Consiglio.
- Art 17 - Commissioni consiliari permanenti
1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni si articola in
commissioni consiliari permanenti.
2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio ne determina la
composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra
maggioranza e minoranze, le modalità di nomina o elezione, il
funzionamento, il numero e le attribuzioni.
3. I lavori delle commissioni consiliari sono, di regola, pubblici,
salvo diversa previsione regolamentare per ragioni connesse all'ordine
pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
4. Le commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi
ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza
del Consiglio.
5. Le commissioni consiliari permanenti ,nell'ambito delle materie di
rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione
dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.
6. Esse esercitano altresì il controllo politico-amministrativo
sull'andamento delle aziende speciali, delle Istituzioni e delle società
di capitali partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari
dei servizi pubblici.
7. Le commissioni consiliari permanenti possono avvalersi, per l'esercizio
delle loro funzioni, della collaborazione del Sindaco, degli Assessori,
del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.
8. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre
e promuovere con le modalità previste dal regolamento l'approvazione
da parte del Consiglio di atti di indirizzo generali e settoriali e
di loro integrazioni, modifiche e varianti.
9. Il Sindaco, gli Assessori, il Segretario comunale e i responsabili
degli uffici e dei servizi possono partecipare ai lavori delle commissioni
permanenti con diritto di parola e di proposta, ma senza diritto di
voto.
10. Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli
uffici dell'Ente e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti
o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi le
informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.
11. Alle richieste delle commissioni consiliari non può essere
opposto il segreto d'ufficio o il riserbo, salvo che per le categorie
di atti esattamente individuate nel regolamento.
- Art 18 - Commissioni consiliari straordinarie,
temporanee e speciali
1. Il Consiglio può istituire, con deliberazione assunta a maggioranza
assoluta dei componenti, commissioni consiliari straordinarie, temporanee,
speciali, di indagini e di inchiesta, determinando, nell’atto
d i istituzione, i compiti, la composizione, la durata, i poteri di
indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento
e la dotazione di quanto necessario all’espletamento del mandato.
2. I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi
nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.
3. I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante
deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine
fissato di una relazione a cura del Presidente della Commissione.
4. E’ facoltà dei commissari dissenzienti di presentare
relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione
della commissione.
5. La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono
essere sottoposte all’esame del Consiglio per l’assunzione
di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell’avvenuto
deposito.
- Art 19 - Adunanze del Consiglio
1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e sessioni straordinarie
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute
nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione
delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione,
della verifica degli equilibri di bilancio, del rendiconto della gestione
dell’esercizio precedente.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni
prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso
di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo
di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti
da trattare è effettuata dal sindaco, di sua iniziativa o su
richiesta di almeno un quarto dei Consiglieri, in tal caso la riunione
deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine
del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione
dei casi per i quali le stesse debbano tenersi senza la presenza del
pubblico per ragioni connesse all’ordine pubblico o alla riservatezza
della sfera privata delle persone.
6. Il Consiglio si riunisce con l’intervento di almeno la metà
dei consiglieri assegnati.
7. Nelle sedute in seconda convocazione è sufficiente la presenza
di almeno un terzo dei componenti il consiglio.
8. Nel computo del numero dei componenti del consiglio necessari per
la validità delle sedute non si considera il Sindaco.
9. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza
assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle
votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.
10. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate
sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto o dai regolamenti.
11. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni
di legge, di Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà
eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.
- Art 20 - Funzionamento del Consiglio
1. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, ai sensi dell’art.13
del presente Statuto, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle
commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.
2. Il regolamento disciplina altresì l’esercizio delle
potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi
statutari e perseguendo l’obiettivo dell’efficienza decisionale.
3. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle
commissioni consiliari prevede in particolare:
a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della
consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte
dei consiglieri;
b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
c) la formazione dei gruppi consiliari e l’istituzione della conferenza
dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti di coordinamento
dei lavori del Consiglio;
d) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda
convocazione, se non con l’intervento di almeno la metà
dei consiglieri assegnati;
e) Le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e di
controllo politico-amministrativo, nonché il funzionamento delle
commissioni consiliari.
- Art 21- Gruppi consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto
dal regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco
e al Segretario comunale unitamente alla indicazione del nome del capogruppo.
Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione,
i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni
e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta,
che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. E' istituita presso il Comune la conferenza dei capigruppo, finalizzata
a rispondere ai principi generali del presente Statuto e all'art. 39
comma 4 del dlgs.267/2000. La disciplina, il funzionamento e le specifiche
attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.
3. I capigruppo consiliari sono domiciliati preso l'ufficio protocollo
del comune.
4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente,
copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento
del proprio mandato.
- Art 22 - Prerogative delle minoranze
1. Le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
devono consentire ai consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze
consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo
e del diritto di informazione sull'attività e sulle iniziative
del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.
2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti
delle Commissioni consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia
individuate nel regolamento.
3. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata
e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina dei loro
rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende, delle
istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni
anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti
prevedano la designazione da è parte del Consiglio di propri
rappresentanti in numero superiore a uno.
- Art 23 - Il Sindaco
1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, eletto
direttamente e democraticamente dai cittadini a suffragio universale
secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì
i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato
giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile
dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse
al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario
comunale e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi
e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti
dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione Toscana,
secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto. Per
l'esercizio di tali funzioni si avvale degli uffici comunali.
4. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi
al Consiglio Comunale, nella prima riunione pronunciando la seguente
formula : "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi
della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di
tutti i cittadini".
5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi
della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla sulla spalla destra
con il verde all'interno.
- Art 24 - Competenze del Sindaco
1. Il Sindaco esercita le funzioni di amministrazione, vigilanza e organizzazione
ed in particolare:
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del
Comune, nomina la Giunta e coordina l'attività dei singoli assessori.
b) convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale;
c) promuove ed assume iniziative per concludere e sottoscrivere accordi
di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge
d) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs.267/2000;
e) coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla
base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,
nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti
delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al
pubblico di uffici pubblici operanti nel territorio, considerando i
bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare
riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;
f) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende e istituzioni;
g) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
h) nomina e revoca, se istituito, il direttore generale del Comune;
i) conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità
di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna,
secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi;
l) ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, ha la
rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con
proprio atto la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione
delle liti;
m) emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze
sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché
nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5-6 del D.Lgs. 267/2000;
2. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni
e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di
atti, documenti ed informazioni presso aziende speciali, istituzioni
e società di capitali appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti
legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale;
b) compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove direttamente
o avvalendosi del segretario comunale le indagini e le verifiche amministrative
sull'intera attività del Comune;
c) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi,
aziende speciali, istituzioni, società di cui il Comune fa parte,
svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal
Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
3. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio
comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede altresì
alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto
dei consigliere;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi
pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti
previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione
e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio
in quanto di competenza consiliare.
4. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo
statuto assumono il nome di decreti.
- Art 25 - Il Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco tra gli assessori prescelti;
sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente,
impedito o sospeso dalla carica.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione
del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.
- Art 26 - Deleghe ed incarichi
1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli assessori l'esercizio
delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di
delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione
per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano esclusiva competenza
del Sindaco e di chi legalmente lo può sostituire.
3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale
di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega
tutte le proprie funzioni e competenze.
4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in
ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli
atti o procedimenti.
5. L'atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l'oggetto,
la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della
competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali
deve essere esercitata.
6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e
non la sostituisce; il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega -
può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze
senza alcuna limitazione.
7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto
il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata,
dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento
senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente
discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
9. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse
al Prefetto.
10. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico
di svolgere attività di istruzione e di studio di determinati
problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse
dell'Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze
e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che
si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
11. Non è consentita la mera delega di firma.
- Art 27 - Cessazione dalla carica di Sindaco
1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso
del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta e allo scioglimento
del Consiglio comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a
nuove elezioni.
3. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione
composta da tre persone nominate dal Consiglio Comunale e composta da
soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione
allo specifico motivo dell'impedimento. La procedura per la verifica
dell'impedimento viene attivata dal vice sindaco o, in mancanza, dall'assessore
più anziano di età che vi provvede d'intesa con i gruppi
consiliari. La commissione ,entro 30 giorni dalla nomina relaziona al
consiglio sulle ragioni dell'impedimento. Il Consiglio si pronuncia
sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione,
anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
4. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte
dal Vice Sindaco.
5. Le dimissioni del Sindaco comunque presentate al Consiglio diventano
efficaci ed irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione
e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla
decadenza della Giunta e allo scioglimento del Consiglio Comunale. Di
tale evenienza il segretario comunale dà immediata comunicazione
al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i
conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina
del commissario.
- Art 28 - La Giunta
1. La Giunta è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni
conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente
Statuto e dai regolamenti comunali; essa impronta la propria attività
ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
- Art 29 - Composizione della Giunta
1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro
assessori, compreso il Vice Sindaco.
2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell'insediamento
del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di
candidabilità, compatibilità ed eleggibilità a
consigliere comunale.
3. Gli assessori sono scelti dal sindaco tra cittadini in possesso dei
requisiti suddetti secondo criteri di competenza, esperienza, motivazione
e dedizione alla causa dell'interesse pubblico della comunità.
Possono essere nominati assessori anche consiglieri comunali eletti,
purché rassegnino le proprie dimissioni dalla carica di consigliere.
4. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che
siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti o parenti e affini fino
al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti e i parenti
ed affini fino al 3° grado del Sindaco. Non possono altresì
far parte della Giunta cittadini che siano stati candidati e non eletti
alla carica di consigliere nella stesa tornata amministrativa.
5. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune
presso enti, aziende, istituzioni ed organismi interni ed esterni all'ente,
se non nei casi espressamente previsti dalla legge e in quelli in cui
ciò non competa loro per effetto della carica rivestita.
6. La Giunta all'atto del suo insediamento esamina le condizioni di
eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.
7. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni
consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il
numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di
accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e
di depositare proposte rivolte al Consiglio.
- Art 30 - Funzionamento della Giunta
1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma
al principio della collegialità.
2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura l'unità
di indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità
delle decisioni.
3. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
4. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento
di almeno tre componenti, compreso il Sindaco.
5. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità
prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
6. Le sedute della giunta non sono pubbliche.
7. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai
lavori della giunta funzionari del comune, cittadini o autorità
al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.
- Art 31- Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per l'attuazione
degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive nei
confronti del Consiglio.
2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano
riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino
nelle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale e dei responsabili
degli uffici e dei servizi.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo
e delle funzioni organizzative:
a) propone al consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti
che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e
che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità
ai responsabili dei servizi;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti
da sottoporre alle determinazioni del consiglio,
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con
gli organi di partecipazione ;
e) modifica le tariffe vigenti, elabora e propone al Consiglio i criteri
per la determinazione di quelle nuove;
f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
h) autorizza il Sindaco a conferire le funzioni di direzione generale
al Segretario Comunale;
i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce
l'ufficio comunale per le consultazioni, cui è rimesso l'accertamento
della regolarità del procedimento;
k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi,
funzioni delegate dalla Provincia, Regione, stato quando non espressamente
attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
m) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri
, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività
dell'apparato sentito il segretario comunale ;
n) approva il Piano esecutivo di gestione (Peg);
o) autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti
di giurisdizione riguardano componenti degli organi di governo.
- Art 32 - Revoca degli assessori
1. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare
dall'incarico uno o più assessori, compreso il Vice Sindaco,
provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.
2. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento
al venire meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio
nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.
- Art 33 - Mozione di sfiducia
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco
o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione
di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza
assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri
assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, deve essere motivata,
anche con riferimento al solo venire meno della maggioranza consiliare,
ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre
trenta dalla sua presentazione.
4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario
Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti
provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario
fino all'indizione di nuove elezioni.
- Art 34 - Divieto generale di incarichi e
consulenze ed obblighi di astensione
1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali
è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a
titolo gratuito, presso il comune, nonché presso enti, aziende
ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla
vigilanza dello stesso.
2. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo
comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili
o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento
del mandato.
3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica,
edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercizio professionale
in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio
comunale.
4. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi
dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni
riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fini al quarto
grado.
5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto
generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista
una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici
interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto
grado.
6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei
responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere
sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
7. I componenti degli organi di governo e degli organi di gestione devono
assumere ogni atto e provvedimento, monocratico o collegiale, nel rispetto
delle regole di terzietà, di disinteresse, di imparzialità
e di buona amministrazione, astenendosi dall'assumere determinazioni
o di concorrervi anche mediante pareri quando per qualsiasi ragione,
anche di opportunità, la loro condizione soggettiva giuridica
o materiale sia astrattamente suscettibile di violare tale principi.
- Art 35 - Pari opportunità
1. Sono assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e
donna ai sensi della legge 10/4/1991 n.25 ed è promossa la presenza
di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune,
nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti
o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
- Art 36 -Pubblicità delle spese elettorali
1.Ciascun candidato alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale
e ciascuna lista partecipante alle elezioni devono presentare al Segretario
Comunale, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una
dichiarazione sulla spesa che si prevede di sostenere per la campagna
elettorale, indicando anche le relative fonti di finanziamento.
2.Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio
del proprio Comune per tutta la durata della campagna elettorale.
3.Entro venti giorni dalla data di proclamazione degli eletti, il Sindaco.
I candidati Sindaci nominati consiglieri, i consiglieri comunali e i
rappresentanti delle liste presentano il rendiconto delle spese, raggruppate
per categorie.
4.I rendiconti sono pubblicati all'Albo Pretorio per la durata di trenta
giorni consecutivi e restano depositati in Comune per la consultazione
anche successivamente alla scadenza del periodo di pubblicazione. Chiunque
ha la possibilità di richiederne copia.