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Titolo I - Principi generali
- Art 1 - Autonomia del Comune
1. Il Comune di Suvereto è l'ente democratico autonomo rappresentativo
della comunità locale, della quale cura gli interessi e promuove
lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia nel rispetto della Costituzione
e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria
attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Suvereto nei rapporti
con lo Stato, la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il Circondario
della Val di Cornia e gli altri enti o soggetti pubblici e privati e,
nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti
della comunità internazionale.
4. Il Comune di Suvereto si riconosce in un sistema statuale unitario
di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli
enti locali e sui valori fondanti della democrazia e dell'antifascismo
scaturiti dalla Resistenza.
5. Esso ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.
6. E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite,
conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio
di sussidiarietà.
7. Svolge uno specifico ruolo nella tutela dell'ambiente e nella gestione
delle risorse economiche locali, in rapporto alla organizzazione dei
servizi pubblici o di pubblico interesse, nel rispetto del principio
della sussidiarietà e della sostenibilità.
8. Riconosce nella pace un diritto fondamentale dei popoli, ripudia
la guerra come mezzo per risolvere le controversie internazionali ed
opera per promuovere una cultura della pace e della cooperazione, favorendo
l'incontro tra le città per l'amicizia tra i cittadini del mondo
e l'affermazione del diritto di cittadinanza attiva e democratica.
9. Garantisce la partecipazione di tutti i cittadini alla realizzazione
delle sue finalità.
- Art 2 - Territorio e sede comunale
1. Il territorio del Comune di Suvereto, in Provincia di Livorno, ha
una superficie di 92,95 kmq., comprendente il capoluogo, la campagna
e i nuclei abitati di San Lorenzo, Montioni, Prata e Belevedere.
2. Il territorio di Suvereto confina con i Comuni di Campiglia Marittima,
San Vincenzo, Castagneto Carducci, Sassetta, Monteverdi Marittimo, Monterotondo
Marittimo, Massa Marittima, Follonica e Piombino.
3. La sede comunale è ubicata nel Palazzo civico, a Suvereto
in Piazza dei Giudici n. 3.
4. Le adunanze degli Organi Collegiali si svolgono normalmente nella
sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità
o per particolari esigenze.
- Art 3 - Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Suvereto.
2. Lo stemma del Comune, descritto nel D.P.C.M. 18 gennaio 1961, raffigura
un leone e un albero di quercia da sughero in campo di cielo e sullo
sfondo un monte.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni volta
sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare
iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone,
concesso con D.P.C.M. 16 marzo 1961, con lo stemma del Comune.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma
del Comune, anche per fini non istituzionali, nei casi in cui sussista
un pubblico interesse.
- Art 4 - Finalità
1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità,
ne cura lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico nel
pieno rispetto dei valori e degli obiettivi della Costituzione.
2. Promuove l'affermazione e l'attuazione dei principi di uguaglianza
e di pari dignità sociale della collettività indipendentemente
dal sesso, razza, nazionalità, religione, ideologia politica
e per il completo sviluppo della persona umana.
3.Tutela la vita umana, la persona e la famiglia, attraverso la valorizzazione
della maternità e della paternità, assicurando sostegno
alla corresponsabilità dei genitori per la cura e l'educazione
dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi, garantendo
il diritto allo studio e alla formazione lungo tutto l'arco della vita.
4. Concorre a garantire il diritto alla salute anche attraverso forme
di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, attuando
idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla
tutela della salubrità dell'ambiente, della sicurezza alimentare
e sui luoghi lavoro.
5. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale,
con particolare riferimento ad anziani, minori, invalidi e portatori
di handicap, adottando le misure e le iniziative più idonee per
tutelare ed assicurare migliori condizioni di vita a queste categorie
di persone.
6. Promuove ogni iniziativa tendente ad attuare una nuova politica a
favore dell'infanzia per realizzare la crescita psico-fisica, culturale,
morale e socio-economica dei minori, nello spirito e nella concreta
applicazione delle Convenzioni Internazionali sui diritti dell'infanzia.
7. Promuove il diritto dei giovani alla autonoma partecipazione alla
vita della società e delle istituzioni.
8. Valorizza il ruolo degli anziani, coinvolgendoli in attività
utili a tutta la comunità.
9. Promuove e garantisce, nell'ambito delle sue competenze, la realizzazione
della parità uomo-donna, in ogni campo e particolarmente nel
campo del lavoro.
10. Rispetta e tutela le diversità etniche, linguistiche, culturali,
politiche e religiose, promuovendo i valori e la cultura della tolleranza.
11. Si impegna per conservare, difendere e sviluppare le risorse ambientali
e culturali, con particolare riferimento alle produzioni locali tradizionali,
tipiche e di qualità, nell'obiettivo dello sviluppo sostenibile,
della qualità della vita e della crescita culturale della comunità.
12. Adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente,
informando la propria pianificazione e programmazione alla difesa del
suolo e sottosuolo, alla prevenzione ed eliminazione delle cause di
inquinamento atmosferico, idrico, acustico ed elettromagnetico.
13. Orienta la sua attività amministrativa alla promozione dello
sviluppo sostenibile nei diversi settori, in particolare per quello
rurale, artigianale, turistico e commerciale.
14. Riconosce il diritto di ogni cittadino alla cultura e si impegna
a contribuire a renderlo effettivo mediante il mantenimento e lo sviluppo
di efficaci servizi bibliotecari e di documentazione che operino nella
autonomia della cultura, con attività programmate e in cooperazione
con istituti simili di qualsiasi livello.
15. Tutela il patrimonio storico, artistico, culturale anche nelle sue
espressioni di lingua, costumi e tradizioni locali, favorendone, nel
contempo, l'incontro con altre culture.
16. Adotta le misure necessarie alla conservazione e alla valorizzazione
del patrimonio monumentale, artistico, archeologico e archivistico d'interesse
locale garantendone il godimento da parte della collettività.
17. Favorisce le forme di impiego del tempo libero, con particolare
riguardo alla pratica dello sport e alle altre forme di aggregazione.
18. Riconosce i diritti degli animali e si attiva per il loro rispetto.
19. Garantisce nelle forme ritenute più idonee che il trattamento
dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali, nonché della dignità
delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n.675 e
successive modificazioni ed integrazioni.
- Art 5 - Statuto Comunale
1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto cui devono
uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di
quelli amministrativi e di gestione.
2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze
e le procedure stabilite dalla legge.
3. Le modifiche allo Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione;
sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate
sui singoli articoli e votazione complessiva finale.
4. Le modifiche di iniziativa consiliare devono essere proposte da almeno
un quinto dei consiglieri assegnati. Anche alle modifiche dello Statuto
si applicano le procedure e le modalità di adozione ed approvazione
previste dalla legge.
5. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione
all'Albo Pretorio, effettuata secondo la legge al termine del procedimento
di approvazione. Il medesimo procedimento si applica alle modifiche
statutarie.
6. Lo Statuto, munito delle certificazioni delle avvenute pubblicazioni
di cui ai precedenti commi, viene inviato al Ministero dell'interno
per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
7. Il Segretario Comunale appone in calce all'originale dello Statuto
la dichiarazione di entrata in vigore.
8. Lo Statuto deve essere a disposizione dei cittadini per la consultazione
presso la sede comunale.
- Art 6 - Regolamenti
1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni
proprie.
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei
principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
3. I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche
soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare
4. I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli
strumenti di pianificazione e le relative norme d'attuazione ed in genere
tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale
entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento
di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata
di dieci giorni, da effettuare successivamente alla esecutività
delle relative deliberazioni di approvazione. Del deposito è
data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso
all'albo pretorio.
5. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso
idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti
e gli aspetti significativi.
- Art 7 - Albo pretorio
1. Il Consiglio Comunale individua, nel palazzo comunale, un apposito
spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione
degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai
regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità
e la facilità di lettura.
- Art 8 - Programmazione e cooperazione
1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti
della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi
della collaborazione dei cittadini e delle loro forme associative, favorendone
la più ampia partecipazione alle scelte amministrative, riconoscendo
e sostenendo le libere associazioni e il volontariato quale momento
di aggregazione e confronto su temi di interesse della comunità
locale.
2. Ricerca in modo particolare la collaborazione e la cooperazione con
il Circondario della Val di Cornia, la Provincia di Livorno, la Regione
Toscana.
- Art 9 - Libertà di culto e comunità
parrocchiale
1. Il Comune garantisce la libertà di culto, promuovendo la conoscenza
e l'incontro delle religioni del mondo.
2. Attribuisce rilevanza alla parrocchia ed alle organizzazioni delle
altre confessioni religiose come elemento di aggregazione sociale e
di partecipazione attiva alla formazione e sviluppo morale e civile
della popolazione.
- Art 10 - Integrazione con la Comunità
Europea
1. Il Comune partecipa attivamente al processo di unificazione politica,
economica e monetaria dell'Europa, favorendo l'integrazione della Comunità
locale con la Comunità Europea, adoprandosi per lo scambio tra
le esperienze locali e quelle di altre città e regioni europee.
2. Promuove la conoscenza delle lingue e della cultura europea.
3. Espone la bandiera dell'Unione Europea accanto a quella del Comune
e della Repubblica Italiana.
- Art 11 - Consiglio Comunale dei Ragazzi
1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla
vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale
dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in
via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo
libero,giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo,
istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale
dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.