Art 37 - Partecipazione popolare
- La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.
- Il Comune vede nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per mettere al centro della vita della comunità locale la tutela dei diritti dei cittadini e per estendere l'efficacia della democrazia e della pari dignità.
- Il Comune valorizza il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti, il diritto alle informazioni, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'amministrazione, il diritto di avanzare istanze, proposte e valutazioni, il diritto di interloquire pubblicamente con l'Amministrazione.
- Il Comune si impegna a sostenere la cittadinanza rimuovendo gli ostacoli che ne limitano l'azione, operando per garantire un continuo collegamento con gli organi comunali e rendendo disponibili propri spazi, strutture e risorse in relazione al raggiungimento dei fini di interesse generale.
- Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase delle impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.
Art 38 - Forum dei cittadini
- Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum di cittadini e assemblee, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione fra popolazione e Amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
- I forum dei cittadini possono avere dimensione comunale o sub-comunale, possono essere a carattere periodico o convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.
- Ai forum partecipano i cittadini interessati e i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno. Possono essere convocati anche su richiesta di associazioni e cittadini che dovranno indicare gli oggetti proposti alla discussione nonché i rappresentanti dell'Amministrazione dei quali è richiesta la presenza.
- Le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei forum sono stabiliti dal regolamento degli istituti di partecipazione.
Art 39 - Consultazioni
- Per tutti gli atti e i provvedimenti che incidono sui diritti soggettivi, l'Amministrazione ha facoltà di consultare la popolazione interessata.
- In ogni caso la consultazione può avvenire nei seguenti modi:
- convocazione di appositi incontri da parte di organismi comunali, ivi comprese le commissioni consiliari
- utilizzazione dei forum dei cittadini e delle assemblee pubbliche
- istituzione di consulte che comprendano le associazioni e i comitati dei cittadini maggiormente rappresentativi a livello locale
- realizzazione di ricerche e sondaggi presso la popolazione
- indizione di referendum consultivi.
- E' prevista, per determinati argomenti di interesse generale, la costituzione di albi nei quali potranno iscriversi, a richiesta, tutti quei cittadini che desiderano essere consultati sugli argomenti medesimi.
Art 40 - Consulte di settore
- Il consiglio comunale può istituire, disciplinandone la composizione, le funzioni e l'attività, consulte permanenti con la finalità di fornire all'amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell'ente.
- Sono chiamati a far parte delle consulte i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia assegnata, gli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali ed uno o più esperti di nomina consiliare.
- Le consulte di settore possono essere sentite per la predisposizione del bilancio annuale di previsione.
Art 41 - Verifica della qualità dei servizi in relazione alla tutela dei diritti dei cittadini
- L'Amministrazione compie, periodicamente, una verifica del funzionamento dei servizi in relazione alla loro rispondenza alle aspettative dei cittadini e alle esigenze e alle domande di professionalità degli operatori, anche in attuazione a quanto previsto dai contratti di lavoro relativamente al miglioramento del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. A tale scopo essa può avvalersi della collaborazione delle organizzazioni dei cittadini e dei lavoratori.
- I risultati di tali verifiche devono essere forniti ai cittadini, ai lavoratori e alle loro organizzazioni per garantire l'esercizio del diritto alla contrattazione.
Art 42 - Istanze
- L'istanza costituisce formale richiesta scritta diretta al Sindaco, contenente sollecitazioni, considerazioni, inviti rivolti ad evidenziare determinate esigenze per migliore tutela degli interessi collettivi.
- Essa è sottoscritta da cittadini singoli e/o associati, anche non residenti, purché abbiano un rapporto continuativo di studio o di lavoro nel Comune ed abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
- Il Sindaco provvede ad inoltrare tali istanze agli organi competenti e dà risposta motivata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione.
Art 43 - Petizioni
- La petizione rappresenta la formale richiesta scritta rivolta al Sindaco sottoscritta da un congruo numero cittadini e/o da associazioni fra quelle iscritte all'albo di cui all'art. 49 del presente statuto, per esporre necessità collettive e richiedere l'adozione di adeguati provvedimenti amministrativi.
- Il Consiglio Comunale stabilisce nel proprio regolamento i criteri di esame delle petizioni prevedendo comunque una risposta motivata entro sessanta giorni dalla presentazione.
Art 44 - Referendum - Principi generali
- Il Sindaco può indire referendum consultivi, propositivi o abrogativi.
- E' possibile, a seguito di proposta popolare o su iniziativa del Consiglio Comunale assunta a maggioranza di almeno i due terzi dei componenti, l'indizione di referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
- Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 di settembre ed il 15 di novembre.
- I referendum possono aver luogo anche in coincidenza di altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali e provinciali.
- Il referendum è valido quando partecipi alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
- La proposta di referendum è approvata se si esprime favorevolmente la maggioranza dei voti validamente espressi.
- Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.
- I quesiti sottoposti a referendum non possono essere riproposti prima che siano trascorsi cinque anni dalla precedente consultazione .
- La consultazione referendaria non può essere svolta durante gli ultimi dodici mesi del mandato amministrativo.
- Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per la indizione della consultazione referendarie sono disciplinate, secondo i principi dello statuto, nel regolamento.
Art 45 - Referendum consultivo
- Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori aventi diritto sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed altro argomento.
- E' ammesso su iniziativa del Consiglio Comunale o su richiesta di almeno 500 cittadini che risiedono, lavorano o studiano nel Comune e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, e anche se stranieri o apolidi.
- Nel caso venga sottoposto a referendum consultivo un atto dell'amministrazione che non sia stato ancora eseguito, o che abbia esecuzione continuata o differita, l'indizione del referendum ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione.
- Nel caso il quesito sottoposto a referendum consultivo ottenga il consenso della maggioranza dei votanti, il Consiglio Comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente con le indicazioni espresse dagli elettori. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art 46 - Referendum propositivo
- Le proposte popolari che risultino rigettate dal Consiglio Comunale possono diventare oggetto di referendum propositivo che viene indetto quando ne faccia richiesta almeno 300 cittadini che risiedono, lavorano o studiano nel Comune e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, e anche se stranieri o apolidi.
Art 47 - Referendum abrogativo
- E' ammesso su iniziativa del Consiglio Comunale o su richiesta di almeno 500 cittadini che risiedono, lavorano o studiano nel Comune e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, e anche se stranieri o apolidi.
- Nel caso venga sottoposto a referendum abrogativo un atto dell'amministrazione che non sia stato ancora eseguito, o che abbia esecuzione continuata o differita, l'indizione del referendum ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione.
- L'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
Art 48 - Materie escluse dai referendum
- Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) Statuto Comunale e regolamento del Consiglio Comunale
b) il piano regolatore generale, regolamento urbanistico e strumenti urbanistici attuativi
c) provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze
d) provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico del personale
e) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o di prestiti
f) argomenti o orientamenti xenofobi, razziali, discriminanti per i portatori di handicap.
g) Espropriazioni per pubblica utilità
Art 49 - Associazionismo
- Il Comune riconosce, promuove e valorizza le libere forme di associazionismo operanti nel territorio con fini sociali, ambientali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
- A tal fine il Comune.
a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi secondo le norme del relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
c) può affidare alle associazioni l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente.
- Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità prevista dalle presente norme, garantire la libertà di iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
- Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte , a domanda, nell'albo delle associazioni.
- L'albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento.
Art 50 - Volontariato
- Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale e in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
- Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui programmi dell'ente e collaborare a progetti, studi e sperimentazioni.
Art 51 - Diritto di accesso e di informazione ai cittadini - Principi generali
- Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo i criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza ed imparzialità.
- Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale, a domanda o d'ufficio, deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.
- In mancanza di termini specifici , il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo si intende di trenta giorni.
- Tutti gli atti e i provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.
- I cittadini hanno diritto, nelle forme stabilite dal regolamento, a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producono effetti giuridici diretti nei loro confronti o ai quali per legge devono intervenire.
Art 52 - Accesso agli atti
- Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
- Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
- La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti, da apposito regolamento.
- In caso di diniego da parte dell'impiegato o del funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
- In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
- Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Art 53 - Diritto di informazione
- Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni ,ad eccezione di quelli aventi un destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
- La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione, in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi a ciò destinati.
- L'affissione viene curata dal Segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
- Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
- Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
- Per gli atti più importanti individuati nel regolamento deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
Art 54 - Ufficio informazione
- Il Comune riconosce alle formazioni sociali e ai cittadini il diritto ad una informazione completa, imparziale sulle attività dell'ente come premessa per una effettiva partecipazione popolare.
- Il regolamento disciplina l'attività dell'ufficio informazioni ed i criteri per la pubblicazione di periodici sull'attività del Comune.
Art 55 - Azione popolare
- Ciascun elettore può far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
- La Giunta Comunale, ricevuta la notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge.
Art 56 - Difensore civico - Istituzione e ruolo
- Il Comune istituisce in forma associata con i comuni limitrofi il Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa; con apposito regolamento sono regolate l'elezione, le funzioni e l'attività del Difensore civico.
Art 57 - Requisiti, incompatibilità, rimozione
- Il Difensore Civico deve essere eletto tra persone che siano in possesso dei requisiti necessari per essere consiglieri comunali e che abbiano una maturata esperienza nel campo della tutela dei diritti.
- Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale
- Le cause di rimozione dall'ufficio, di ineleggibilità e di incompatibilità sono individuate nel regolamento.
Art 58 - Elezione
- Il Difensore civico è eletto direttamente dai cittadini, a scrutinio segreto, sulla base di candidature espresse in conformità del regolamento.
- Ogni candidatura dovrà essere accompagnata da un numero di firme stabilito nel regolamento.
- Il difensore civico rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio comunale durante il cui mandato è stato eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
- Al difensore civico è corrisposta una indennità di funzione, fissata nel regolamento e stabilita di concerto tra i comuni associati per tale funzione.
Art 59 - Diritto di intervento nei procedimenti
- Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
- L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere assunte.
Art 60 - Procedimenti ad istanza di parte
- Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
- Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o dal termine inferiore stabilito dal regolamento.
- Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.
- Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve loro dare comunicazione della richiesta ricevuta.
- Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art 61 - Procedimenti a impulso d'ufficio
- Nel caso di procedimenti a impulso d'ufficio, il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
- I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
- Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma, è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 53 dello statuto.
Art 62 - Determinazione del contenuto dell'atto
- Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state osservate puntualmente le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo fra il soggetto privato interessato e la giunta comunale. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.
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